L’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoroQualsiasi luogo fisico in cui le attività relative al lavor... pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischioCombinazione della probabilità che si verifichi evento e de..., in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Per i datori di lavoroQualsiasi luogo fisico in cui le attività relative al lavor... che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoroQualsiasi luogo fisico in cui le attività relative al lavor....
Il datore di lavoroQualsiasi luogo fisico in cui le attività relative al lavor... o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online dell’INAIL “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoroQualsiasi luogo fisico in cui le attività relative al lavor... o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.
Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoroQualsiasi luogo fisico in cui le attività relative al lavor... riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è fissata in € 50,85.