fbpx
   
corso-antincendio-rischio-medio

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 del Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 MINICODICE recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, si va completando l’articolo 46 rubricato “Prevenzione incendi” del d.lgs. n. 81/2008 relativamente ai luohi di lavoro.

Con l’emanazione del DECRETO MINICODICE (DM 3 settembre 2021) in vigore dal 29 ottobre 2022 si chiude così il processo di riforma della normativa di prevenzione Incendi del DM 10 marzo 1998, iniziato dal DECRETO CONTROLLI (DM 1° settembre 2021) e con il DECRETO GSA, ai sensi dell’art.46 del Testo Unico di Sicurezza.

A partire dal 29 ottobre 2022, il DM 10 marzo 1998 verrà definitivamente abrogato, lasciando spazio ai tre decreti di riforma:

  • il decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
  • il decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
  • il decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

È, dunque, adesso, completo il quadro normativo relativo alla Sicurezza antincendio previsto all’articolo 46, con:

  1. misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  2. misure precauzionali di esercizio;
  3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  4. criteri per la gestione delle emergenze;
  5. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.”



Con il decreto oggetto della presente notizia sono definiti, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio ed il decreto stesso si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


Il cuore del provvedimento è l’articolo 3 dello stesso in cui è precisato che:

  • le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
  • per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I al decreto stesso, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
  • per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015;
  • per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Per maggiori informazioni: Paolo Polverosi https://www.sigmasei.it/presentazione-sigmasei/paolo-polverosi 0571-994111.

Bisogno di informazioni?