Il legislatore italiano è sempre più attento al rispetto dell’eguaglianza di genere e al rispetto delle regole sul personale nelle medio grandi aziende e in quelle che partecipano alle gare d’appalto con accesso ai fondi del Recovery plan.
Segnaliamo questi due obblighi che vanno nella direzione di una maggiore eguaglianza di genere nelle imprese italiane:
- Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile
Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, che recepisce quanto disposto dall’art. 9 della legge n. 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoroQualsiasi luogo fisico in cui le attività relative al lavor...”).
Le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.Il termine di trasmissione è stato fissato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
- Relazione di genere e altre informazioni nelle gare pubbliche
D.L. 77/2021 e legge 108/2021all’articolo 47 ribadisce gli obblighi degli operatori – con più di 100 dipendenti – che partecipano alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto finanziato anche parzialmente dai fondi del Recovery di “produrre il rapporto sulla situazione del personale” a pena di esclusione.
Entro 6 mesi dalla scadenza del contratto, la “relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta” viene aggiunto l’obbligo introdotto con un apposito comma 3-bis (art. 47). Il comma in parola prevede che gli operatori ultimi citati sono “tenuti a consegnare” entro il termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto “alla stazione appaltante la certificazioneL’attività svolta da un organismo debitamente autorizzato... di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali”.
A disposizione per maggiori informazioni sulla stesura delle due relazioni, Paolo Polverosi, 0571-994111