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In una gara finanziata con fondi Pnrr, per le imprese fra 15 e 50 dipendenti è obbligatoria la dichiarazione di non avere violato l’obbligo di fornire la relazione sulla presenza maschile e femminile in azienda; spetterà alle stazioni appaltanti scegliere se chiedere le quote minime per l’occupazione femminile e giovanile nella domanda di partecipazione o nell’offerta tecnica.

La decisione è stata presa dal Consiglio dell’Anac, nella seduta del 20 luglio 2022, con la delibera n. 332 del 20 luglio 2022 che aggiorna la delibera numero 154 del 16 marzo 2022.

Sulla presenza femminile in azienda è stato chiarito che nel caso di gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, deve essere prodotta una dichiarazione di non essere incorsi, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, nell’inadempimento dell’obbligo di produrre la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del Pnrr o del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Si tratta della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, fino alla retribuzione effettivamente corrisposta.

Con riferimento all’assunzione dell’obbligo di assicurare le quote previste dalla legge all’occupazione giovanile e femminile (almeno il 30%), è stata rimessa alle stazioni appaltanti la scelta se richiedere la stessa nella domanda di partecipazione oppure nell’offerta tecnica, proponendo due clausole tra loro alternative.

Dal 27 luglio 2022 è inolre in vigore l’obbligo di comunicazione dati su pari opportunità generazionali e di genere per le stazioni appaltanti.

I dati e le informazioni da comunicare:

Pari opportunità

Il primo dato da comunicare è la previsione nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile (under 36) sia all’occupazione femminile.
L’obbligo è previsto dal Decreto semplificazioni e governance del Pnrr (il decreto 77 del 31 maggio 2021) e dalle successive Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali adottate con Dpcm il 7 dicembre 2021 e prevede alcune deroghe motivate che vanno comunicate alla banca dati Anac.

Misure premiali per l’attribuzione del punteggio

Un altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato: ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità innovative di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne, giovani under 36 e persone con disabilità per l’esecuzione del contratto; o abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere.

Obblighi per occupazione disabili

Una ulteriore informazione da trasmettere riguarda il richiamo nel bando della necessità da parte del concorrente di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

Per maggiori informazioni sulla relazione di genere, Paolo Polverosi: polverosi@sigmasei.it.

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