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Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

La legge prevede l’onere in capo agli enti di adeguare i propri modelli di organizzazione, gestione e controllo ai principi di prevenzione dei reati indicati dal legislatore. L’azione di adeguamento è facoltativa e non obbligatoria: tuttavia la mancata adozione del modello espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

Tra le sanzioni più gravi in cui può incorrere la società che non ha adottato il modello vi sono: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, ecc.

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