BENEFICIARI
I gestori e i proprietari di attività ricettizia:
- imprese alberghiere
- imprese agrituristiche
- imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta
- imprese comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici inclusi parchi acquatici e faunistici
CONTRIBUTI
Contrinuti così modulati per grandezza impresa e localizzazione:
30% imprese MICRO; 23% imprese PICCOLE; 18% imprese MEDIE; 10% IMPRESE GRANDI[*]
25% imprese MICRO; 20% imprese PICCOLE; 15% imprese MEDIE; 5% IMPRESE GRANDI [**]
Restanti Aree del territorio nazionale, per le sole PMI: 15% imprese MICRO e PICCOLE; 5% MEDIE
[*] Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
[**] Piemonte,Valle d’Aosta,Liguria,Lombardia,Veneto,Friuli Venezia Giulia,Emilia Romagna,Toscana,Umbria,Marche,Lazio,Abruzzo
- Finanziamento agevolato,che insieme al contributo a fondo perduto può arrivare a coprire integralmente il valore dell’investimento da agevolare, tenendo presente:
- che i finanziamenti devono avere uguale valore ed uguale durata, che varia da un minimo di 4 anni ed un massimo di 15 anni
- che a fare la valutazione di finanziabilità sarà la banca prescelta per la parte “a tasso di mercato” del finanziamento bancario
- che per partecipare al bando sarà necessario ottenere preventivamente una delibera per il finanziamento da considerare per lo sviluppo del progetto.
SPESE AMMISSIBILI
Gli interventi da realizzare con il sostegno di questo strumento agevolativo devono avere un valore compreso tra i 500mila ed i 10 milioni di euro, e devono consistere in uno o più interventi tra quelli di seguito riportati:
a) interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al D.M. MISE 6 agosto 2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;
b) interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), per la riqualificazione antisismica;
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla L. 13/1989 e al D.P.R. n. 503/1996;
d) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del D.P.R. n. 380/2001 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzatureQualsivoglia apparecchio, impianto, macchina, utensile utili... e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’art. 3 della L. n. 323/2000;
f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106./2014
g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
h) interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Con le le seguenti limitazioni (in parentesi la quota massima di spese ammissibili da calcolare sul totale dell’investimento agevolabile):
- Servizi progettazione (max 2%)
- Sistemazione suolo aziendale (max 5%);
- Fabbricati, opere murarie (max 50%);
- Macchinari, impianti, attrezzatureQualsivoglia apparecchio, impianto, macchina, utensile utili...;
- Spese per la digitalizzazione (max 5%).