fbpx
   
green trees on island
RIFERIMENTI NORMATIVIArt.1 dl n.152 del 6.11.2021 Avviso del 28.12.2021
SCADENZA – Entro 60gg dalla pubblicazione dell’avviso del 28.12.2021 saranno pubblicate le modalità per l’invio delle domandeLe imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso (28/12/2021).
PROCEDURA A SPORTELLO10. Gli incentivi di cui ai commi 1  e  2  sono  concessi,  secondol’ordine cronologico delle  domande
FONDI STANZIATI2022: 100mln2023: 180mln2024: 180mln2025: 40mlnIl 50% dei fondi sono riservati alla riqualificazione energetica
AGEVOLAZIONECredito d’imposta dell’80%

Contributo a fondo perduto del 50%,massimo € 100.000,00 
Credito d’imposta dell’80%1..e’ riconosciuto, in favore dei soggetti di  cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito  di  imposta,  fino all’80 per cento delle spese sostenute.
 Più un contributo a fondo perduto del 50% nel limite di € 100.000,00.
LA SOMMA DELLE DUE AGEVOLAZIONI (credito d’imposta e fondo perduto) NON PUO’SUPERARE IL 100% DELLA SPESA3. Gli incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  cumulabili,  a                        condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non  concorrenza alla formazione del reddito  e  della  base  imponibile  dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al comma 8, non porti  alsuperamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.
ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LE SPESE AMMISSIBILI NON COPERTE7. Per le spese  ammissibili  inerenti  al  medesimo  progetto  non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  e’  possibile  fruire        anche del finanziamento a tasso agevolato previsto  dal  decreto  delMinistro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell’ambiente  edella tutela del territorio e del mare del 22 dicembre  2017.
SOGGETTI BENEFICIARI4. imprese  alberghiere,   alle   strutture   che   svolgono   attivita’agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  edalle pertinenti norme regionali, alle strutture  ricettive  all’ariaaperta, nonche’ alle  imprese  del  comparto  turistico,  ricreativo,fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari,  icomplessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
INTERVENTI AMMESSIA) interventi  di  incremento  dell’efficienza  energetica  delle strutture e di riqualificazione antisismica;
B) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,  inconformita’ alla legge 9 gennaio  1989,  n.  13,  e  al  decreto  delPresidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
C) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b),c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi  di  cuialle lettere a) e b);
D) realizzazione  di   piscine   termali   e   acquisizione   di attrezzature e apparecchiature per  lo  svolgimento  delle  attivita’termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24ottobre 2000, n. 323;
E) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9,  comma2,  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,   conmodificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
SPESE AMMESSE vedi allegato https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf
LA PROGETTAZIONE E’ AMMESSA4.… Il contributo a fondo perduto e  il  credito  d’imposta  sonoriconosciuti in  relazione  alle  spese  sostenute,  ivi  incluso  il servizio di progettazione, per eseguire, nel  rispetto  dei  principidella  «progettazione  universale»  di  cui  alla  Convenzione  delleNazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, stipulata  aNew York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa  esecutiva  ai  sensidella legge 3 marzo 2009, n. 18
DECORRENZA DELLE SPESE
Sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7.11.2021).
Sono comunque ammessi i progetti avviatidall’ 1/2/2020 e non conclusi alla data della domanda.
CONCLUSIONE DEL PROGETTOEntro 24 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, comunque entro il 31.12.2024
AVVIO DEL PROGETTOEntro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
INTERVENTI CONCLUSI PRIMA DEL 7.11.2021Agli interventi  conclusi  prima  dell’entrata  in  vigore  delpresente decreto  continuano  ad  applicarsi,  ai  fini  del  creditod’imposta e nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazionevigente, le disposizioni di cui all’articolo 79 del decreto-legge  14agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13ottobre 2020, n. 126.
NON SONO CUMULABILI CON ALTRI INCENTIVIGli incentivi di cui al presente articolo non  sono  cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e  agevolazioni  pubblici  concessiper gli stessi interventi
Il contributo è IN DE MINIMIS tenendo contodelle deroghe concesse dal Regime Temporaneo COVIDGli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  sonoriconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei  limiti  di  cui  alregolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della  Commissioneeuropea, relativo all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del Trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  europea  agli  aiuti   «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19  marzo2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del  COVID-19».
Il contributo NON E’ TASSATOIl  credito   d’imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   finidell’imposta regionale sulle attivita’ produttive  e  non  rileva  aifini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del  decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
MODALITA’ DI EROGAZIONE E’ possibile richiedere una anticipazione del 30%L’ammontare massimo del contributo a  fondo  perduto  e’  erogato  inun’unica soluzione a  conclusione  dell’intervento,  fatta  salva  lafacolta’ di concedere, a domanda, un’anticipazione non  superiore  al30  per  cento  del  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte   dellapresentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata  da  impresebancarie o assicurative
SOSTENUTE PER COMPETENZA (non è quindi richiesto il pagamento). Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quantoprevisto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui  redditidi cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,n. 917
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALEGli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi  allacomunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non  arrecare  undanno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi  dell’articolo17 del regolamento UE n. 2020/852.
UTILIZZABILE nell’esercizio successivo aquello in cui gli investimenti sono stati effettuatiIl  credito  d’imposta  e’   utilizzabile   esclusivamente   in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del  decreto  legislativo  9luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cuigli interventi sono stati realizzati
E’ CEDIBILEIl credito d’imposta e’ cedibile, in  tutto  o in parte, con facolta’ di  successiva  cessione  ad  altri  soggetti,comprese le banche e gli altri intermediari  finanziari.
Bisogno di informazioni?