RIFERIMENTI NORMATIVI | Art.1 dl n.152 del 6.11.2021 Avviso del 28.12.2021 |
SCADENZA – Entro 60gg dalla pubblicazione dell’avviso del 28.12.2021 saranno pubblicate le modalità per l’invio delle domande | Le imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso (28/12/2021). |
PROCEDURAModo specificato per svolgere un'attività o un processo. Le... A SPORTELLO | 10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondol’ordine cronologico delle domande |
FONDI STANZIATI | 2022: 100mln2023: 180mln2024: 180mln2025: 40mlnIl 50% dei fondi sono riservati alla riqualificazione energetica |
AGEVOLAZIONECredito d’imposta dell’80% Contributo a fondo perduto del 50%,massimo € 100.000,00 | Credito d’imposta dell’80%1..e’ riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute. Più un contributo a fondo perduto del 50% nel limite di € 100.000,00. |
LA SOMMA DELLE DUE AGEVOLAZIONI (credito d’imposta e fondo perduto) NON PUO’SUPERARE IL 100% DELLA SPESA | 3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al comma 8, non porti alsuperamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. |
ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LE SPESE AMMISSIBILI NON COPERTE | 7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, e’ possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto delMinistro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017. |
SOGGETTI BENEFICIARI | 4. imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attivita’agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, edalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’ariaaperta, nonche’ alle imprese del comparto turistico, ricreativo,fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, icomplessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. |
INTERVENTI AMMESSI | A) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; B) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, inconformita’ alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto delPresidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; C) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b),c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cuialle lettere a) e b); D) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzatureQualsivoglia apparecchio, impianto, macchina, utensile utili... e apparecchiature per lo svolgimento delle attivita’termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24ottobre 2000, n. 323; E) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. |
SPESE AMMESSE | vedi allegato https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ex-art-1-DL-15_2021-signed.pdf |
LA PROGETTAZIONE E’ AMMESSA | 4.… Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sonoriconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principidella «progettazione universale» di cui alla Convenzione delleNazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, stipulata aNew York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensidella legge 3 marzo 2009, n. 18 |
DECORRENZA DELLE SPESE | Sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7.11.2021). Sono comunque ammessi i progetti avviatidall’ 1/2/2020 e non conclusi alla data della domanda. |
CONCLUSIONE DEL PROGETTO | Entro 24 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, comunque entro il 31.12.2024 |
AVVIO DEL PROGETTO | Entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria. |
INTERVENTI CONCLUSI PRIMA DEL 7.11.2021 | Agli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore delpresente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del creditod’imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazionevigente, le disposizioni di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13ottobre 2020, n. 126. |
NON SONO CUMULABILI CON ALTRI INCENTIVI | Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessiper gli stessi interventi |
Il contributo è IN DE MINIMIS tenendo contodelle deroghe concesse dal Regime Temporaneo COVID | Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2, sonoriconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alregolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissioneeuropea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». |
Il contributo NON E’ TASSATO | Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai finidell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva aifini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 |
MODALITA’ DI EROGAZIONE E’ possibile richiedere una anticipazione del 30% | L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto e’ erogato inun’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva lafacolta’ di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte dellapresentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da impresebancarie o assicurative |
SOSTENUTE PER COMPETENZA (non è quindi richiesto il pagamento) | . Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quantoprevisto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditidi cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917 |
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE | Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi allacomunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare undanno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo17 del regolamento UE n. 2020/852. |
UTILIZZABILE nell’esercizio successivo aquello in cui gli investimenti sono stati effettuati | Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cuigli interventi sono stati realizzati |
E’ CEDIBILE | Il credito d’imposta e’ cedibile, in tutto o in parte, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti,comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. |